Ci sono competenze non derogabili

Anno: 2025 - Vol 10 / Fascicolo: 20 / Periodo: lug-set

Autori:

Mauro Piria

Vice Segretario Nazionale

Associazione Nazionale Fisiatri


Oggetto: Chiarimento urgente: le indicazioni sul programma riabilitativo sono competenza esclusiva del Medico Fisiatra

Con riferimento all’articolo pubblicato su Salute e Medicina in data 18 luglio 2025, dal titolo “OFI Milano chiarisce: Il massofisioterapista non può svolgere in autonomia il programma riabilitativo, al massimo può svolgere funzioni di supporto sotto direzione e responsabilità di un fisioterapista”, si ritiene doveroso intervenire per chiarire in modo netto e documentato un punto fondamentale:

La definizione del programma riabilitativo e la presa in carico clinica del paziente sono di esclusiva competenza del Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa (Fisiatra).

Perché questo chiarimento è urgente?

Perché il messaggio trasmesso nell’articolo, secondo cui un fisioterapista avrebbe la responsabilità di coordinare o “dirigere” altri operatori nel percorso riabilitativo, è non solo privo di fondamento normativo, ma alimenta volutamente confusione nel cittadino, che non è tenuto a conoscere le differenze tra le figure professionali e che rischia di affidarsi a chi non ha né titolo né competenza per formulare diagnosi o prescrivere trattamenti.

Cosa prevede la normativa italiana?

  • Solo il medico può diagnosticare e prescrivere.
    Questo vale anche nella riabilitazione. Il Fisiatra è il medico specialista incaricato di formulare la diagnosi clinico-funzionale, definire il progetto riabilitativo e stabilire il programma personalizzato di trattamento, come previsto da:
    • D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (LEA) 
    • D.M. 29 marzo 2001
    • Piano di Indirizzo per la Riabilitazione (Ministero della Salute, 2011)
  • Il fisioterapista è un professionista sanitario con autonomia operativa, non diagnostica né prescrittiva. Agisce all’interno del piano stabilito dal medico come stabilito dal Profilo Professionale del Fisioterapista (D.M. 741/1994), art. 1:

“Il fisioterapista è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario, svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione […] su prescrizione medica e nell’ambito delle proprie competenze”. Qualsiasi pretesa di autonomia diagnostica o prescrittiva da parte del fisioterapista è priva di fondamento giuridico.

  • Il massofisioterapista (figura oggi superata) non è equiparabile a una professione sanitaria autonoma. La Sentenza del Consiglio di Stato n. 4315/2022 ha ribadito che:

“Il massofisioterapista non può in alcun modo sostituirsi al fisioterapista o agire in autonomia sul piano clinico.”

Qual è il pericolo?

Sostenere o anche solo suggerire che il fisioterapista possa “dirigere” altri operatori sanitari o non sanitari nel percorso riabilitativo non solo è scorretto giuridicamente, ma mina la sicurezza del paziente, perché:

  • Indebolisce la centralità della diagnosi medica, unica garanzia di appropriatezza e sicurezza;
  • Alimenta un cortocircuito informativo, per cui il cittadino viene convinto che “il fisioterapista fa tutto”, anche ciò che non può fare;
  • Espone tutti – pazienti e operatori – al rischio di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.).

Invito alla responsabilità dell’informazione

Chiediamo pertanto che il vostro giornale pubblichi una rettifica formale dandocene immediato riscontro, a tutela non delle categorie, ma dei cittadini e dei pazienti che devono sapere a chi spetta cosa.

Non si può parlare di riabilitazione senza il Fisiatra.
Tutto il resto è una narrazione pericolosa e ingannevole.

Siamo a disposizione per ogni approfondimento.

Total
0
Shares
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts

Iscriviti alla Newsletter!