Il Sistema Ausili: chiarire le competenze, definire i ruoli



di Raffaele Mazzocco

 

Come già ebbi modo di scrivere in un precedente articolo, nutro ancora diversi dubbi sulla prescrizione ed autorizzazione di ausili, ortesi e protesi.

Per questo vorrei fare richiamo ad alcuni elementi che devono sempre essere tenuti in considerazione da che si occupa di protesica.

Il nostro Sistema Sanitario Nazionale prevede che tutti gli invalidi (con percentuale di invalidità superiore al 34%) ricevano protesi, ortesi o ausili tecnici per condurre una vita il più possibile autonoma e in salute. Tutti gli ausili sono catalogati e codificati dal Ministero della Salute all’interno del NOMENCLATORE TARIFFARIO (Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n.332), che però non è aggiornato da ormai 18 anni.

Sembra veramente dietro l’angolo, dopo tutti questi anni di attesa e infiniti (mai realizzati) annunci di revisione, l’aggiornamento del Nomenclatore Tariffario delle protesi e ausili. L’ultimo passaggio mancante – non meno importante, a dire il vero – è il via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella relazione illustrativa del Dpcm, si sottolinea come il provvedimento sia  integralmente sostitutivo del dPCM 29 novembre 2001 e di numerosi altri provvedimenti attualmente in vigore. Mentre il precedente decreto aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo e si limitava, per la maggior parte dei sottolivelli, ad una descrizione generica, rinviando agli atti normativi vigenti alla data della sua emanazione, l’attuale provvedimento ha carattere effettivamente costitutivo, proponendosi come la fonte primaria per la definizione delle “attività, dei servizi e delle prestazioni” garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale.

Le modalità di erogazione vengono rinviate ad una Intesa Stato-Regioni, da approvarsi contestualmente all’intesa sul DPCM. Le regioni possono inoltre istituire Registri dei medici prescrittori, specificamente competenti nell’assistenza protesica; mentre per quanto riguarda l’individuazione degli erogatori di protesi su misura, si prevede l’istituto dell’accreditamento a seguito dell’accertamento di requisiti generali e specifici.  In attesa dell’istituzione del repertorio conferma la vigente disciplina di fornitura degli ausili di serie tramite procedure di gara.

L’erogazione a carico del Sistema Sanitario delle prestazioni di assistenza protesica rimane subordinata alla prescrizione del medico specialista.

Anche il procedimento per l’erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve continuare a seguire obbligatoriamente le quattro fasi come in precedenza: la prescrizione, l’autorizzazione, la fornitura e il collaudo previste dal decreto del Ministro della Sanità che accompagna il Nomenclatore tariffario. In ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l’utente, il prescrittore e il fornitore.

La fase della prescrizione dell’ausilio, della protesi o dell’ortesi è un momento estremamente delicato, che troppo spesso viene considerato un mero atto burocratico.

La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Il medico deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto.

La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità .

 

La prima prescrizione deve essere frutto di valutazione clinica attenta. E’ necessario specificare l’indicazione dell’ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo e devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo. La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto.

Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

Il programma riabilitativo (o terapeutico) non è solo un requisito per la concessione di un ausilio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma è essenziale per rendere efficace tale fornitura e, più in generale, l’intervento riabilitativo. In questo programma deve essere descritto il significato terapeutico e riabilitativo e cioè con quali premesse e con quali finalità si intende utilizzare un determinato dispositivo indicandone le modalità e i limiti di utilizzo e la prevedibile durata di impiego come pure le possibili controindicazioni. Il programma deve essere necessariamente verificato nel tempo.

L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall’azienda Usl di residenza dell’assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore.

Alla luce di quanto sopra esposto ci sono alcune considerazioni da fare.

1.     La necessità di associare la prescrizione dell’ ausilio o della protesi ad un Progetto-Programma Riabilitativo. Considerato che lo specialista responsabile del PRI è il fisiatra, non è necessario che la prescrizione venga fatta esclusivamente dai fisiatri?

2.     Se le Regioni sono deputate alla istituzione di un Registro di prescrittori, non è il caso che vengano individuati specialisti con formazione specifica e che vengano individuati ambulatori specifici dedicati con l’ eventuale affiancamento di tecnici abilitati e convenzionati?

3.     Non è il caso che venga creata una modulistica unica Nazionale in modo che le prescrizioni sono riconosciute su tutto il territorio nazionale per evitare agli aventi diritto un giro infinito di visite e valutazioni di ogni tipo prima di arrivare ad una prescrizione ritenuta valida dal Distretto di appartenenza?

4.     Se l’ autorizzazione deve verificare solo la corrispondenza tra prescrizione e codici e/o se il richiedente rientra tra gli aventi diritto, ha senso che si disperdano così tante risorse umane e  strutturali per cercare di entrare nello specifico della prescrizione con l’ obiettivo di rallentare l’iter della fornitura per cercare un risparmio che finisce per diventare ulteriore spreco?

 

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  1. Il Registro di prescrittori, in regione Lombardia già esiste , ma concordo pienamente con la necessità di individuare specialisti con formazione specifica ed esperienza maturata con persone con disabilità complesse determinate da eventi acuti o malattie croniche evolutive , che vengano individuati ambulatori specifici con team di professionisti ( fisiatra competente,terapista occupazionale,tecnico ortopedico) riconosciuti dal SSN .

  2. un registro prescrittori la regione lombardia lo possiede , ma concordo pienamente con la necessità di individuare specialisti con formazione specifica ed esperienza maturata in ambito di persone con disabilità da eventi acuti o da malattie croniche evolutive , che vengano individuati ambulatori specifici dedicati con un team di professionisti ( medicofisiatra ,terapista occupazionale,tecnico ortopedico, tecnico dell’ente erogatore ) riconosciuti dal SSN e che questo venga riconosciuto come ambito di specializzazione Non si capisce perchè la valutazione e la prescrizione degli ausili ancora oggi non sia ritenuta da molti, anche colleghi fisiatri, un’ ambito della medicina riabilitativa specifico dove l’atto medico non è solo apporre la firma.! Cosi i punti 3 e 4 descritti potrebbero essere una “fisiologica” svolta.

    1. Il problema principale è proprio questo. La prescrizione di ausili è quasi un atto dovuto che molti colleghi fisiatri e non vedono come una inutile perdita di tempo. Ma ancora peggio che molti svolgono solo una pratica di copia ed incolla di preventivi e proposte di ausili ed ortesi fatte da centri convenzionati e senza nessuna valutazione circa la corrispondenza dell’ ausilio con la menomazione dell’ assistito.

  3. ciao a tutti e buon anno nuovo. In quello che sta terminando nulla è cambiato in meglio.
    C’è ancora una domanda …tra le tante … Se la prescrizione dell’ausilio è avvenuta presso un CRRF convenzionato durante il ricovero, a chi spetta il collaudo dopo che il ricovero si è concluso?
    La domanda nasce dal fatto che in tali centri l’attività ambulatoriale non prevede – e non è codificata – la cosiddetta “visita per collaudo”.
    Si va avanti come capita, alla “valà che vai bene”!

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