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L’Assegno di invalidità civile ed ordinario di invalidità sono due prestazioni economiche erogate dall’INPS a persone con una ridotta capacità lavorativa. Entrambe le prestazioni sono, quindi, destinate a persone che non sono in grado di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno, ma presentano differenze significative.
ASPETTI AMMINISTRATIVI
Assegno mensile di assistenza
L’assegno mensile di assistenza è una prestazione economica prevista dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 a favore di soggetti (di età compresa tra i 18 e i 67 anni) ai quali sia stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa dal 74% al 99% e in possesso di un reddito inferiore a determinate soglie, stabilite di anno in anno.
Tale benefico, pertanto, può essere richiesto dai cittadini invalidi civili parziali con una invalidità di almeno il 74%, soglia al di sotto della quale non si ha diritto ad alcuna provvidenza economica. La procedura per la valutazione dei requisiti sanitari si attiva inoltrando all’INPS, generalmente tramite un patronato, una certificazione compilata dal MMG su apposito modulo. L’Istituto procede in primis alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino e, se tali dati possono dare diritto all’erogazione del beneficio richiesto, vengono poi valutati i requisiti sanitari tramite una visita medica cui il richiedente viene sottoposto presso una Commissione INPS.
Dal punto di vista medico-legale la riduzione della capacità generica di lavoro viene determinata facendo uso delle Tabelle Ministeriali di cui al D.M. 05-02-92 che prevedono per ogni patologia una percentuale d’invalidità.
Qualora il richiedente risulti in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi previsti, verrà corrisposta la prestazione economica, per 13 mensilità l’anno, a partire dal primo giorno del mese successivo della presentazione della domanda.
Assegno ordinario di invalidità
Anche l’assegno ordinario di invalidità viene erogato dall’INPS, e sempre a soggetti con capacità lavorativa ridotta (in questo caso a meno di un terzo) a causa di infermità fisica o mentale.
Tuttavia, a differenza dell’assegno mensile di assistenza, l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione di natura squisitamente previdenziale, che non richiede limiti reddituali, ma può essere richiesto solo dai lavoratori che soddisfino alcuni requisiti di anzianità contributiva.
Tale prestazione è normata dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo la quale: Si considera invalido, secondo l’articolo 1, comma 1, della legge 222/84, per il conseguimento del diritto all’assegno nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti) l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, e viene concesso solo ai lavoratori:
– dipendenti;
– autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
– iscritti alla gestione separata.
Per poter fare richiesta di assegno ordinario di invalidità, la persona con invalidità parziale deve avere:
– riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico/mentale
– almeno 5 anni di contributi e assicurazione (260 contributi settimanali) di cui 3 anni nei 5 precedenti la presentazione della domanda (156 settimanali).
Quando concesso (quindi in presenza di tutti i requisiti richiesti), l’assegno ordinario di invalidità ha validità triennale.
Il razionale del rinnovo è legato al fatto che le condizioni di salute dell’assicurato possono variare e l’invalidità cambiare nel tempo: una persona che inizialmente ha una riduzione della capacità lavorativa, può riprendersi parzialmente o totalmente, mentre altre possono vederla aggravarsi. Pertanto, la revisione delle condizioni sanitarie ha lo scopo di verificare il persistere della condizione di invalidità.
Il rinnovo deve essere chiesto dal beneficiario: benché non vi sia un termine perentorio, esistendo anche i rinnovi tardivi, è fortemente consigliato presentare la domanda di rinnovo entro i 120 giorni precedenti la scadenza. Tale procedura, infatti, non “interrompe” il percorso previdenziale che, dopo tre riconoscimenti consecutivi, vede l’assegno confermato automaticamente a vita.
Quando il beneficiario raggiunge l’età pensionabile (e in presenza di a tutti i requisiti), l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
Questo assegno non è reversibile ai superstiti ed è incompatibile con eventuali indennità di disoccupazione.
L’importo dell’assegno viene calcolato in relazione ai contributi versati dal lavoratore, con lo stesso sistema di calcolo della pensione, ovvero misto per quanti abbiano iniziato a lavorare prima del 1996 e contributivo per gli iscritti dal 1996.
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DELL’INVALIDITÀ
Assegno mensile di assistenza
Nel caso dell’assegno mensile di assistenza, quindi nel campo dell’invalidità civile, la valutazione medico-legale deve fare riferimento alle tabelle ministeriali di cui al D.M. 05-02-92. Si tratta di tabelle che individuano un certo numero di patologie, ad ognuna delle quali è assegnata una percentuale d’invalidità.
Quest’ultima può essere fissa o variabile, contenuta all’interno di una forbice: in quest’ultimo caso il medico valutatore assegnerà una percentuale direttamente proporzionale alla gravità della malattia individuata.
Ad esempio per la spondilolistesi la tabella n. 7008 prevede una percentuale fissa del 12% (motivo per cui il medico riconoscerà esattamente tale percentuale), mentre per la scoliosi ad una curva superiore a 40° le tabelle propongono una forbice che va dal 31 al 40%. In quest’ultimo caso il sanitario assegnerà una percentuale in linea con la maggiore o minore gravità della patologia avvicinandosi al minimo o al massimo tabellare.
Il criterio dell’analogia
Le tabelle citate, tuttavia, sono chiaramente datate e purtroppo obsolete: accade infatti che molte patologie non siano indicate nelle tabelle stesse benché meritevoli di apprezzamento medico-legale. In questo caso si procede utilizzando il “criterio dell’analogia”: si individua cioè, all’interno delle già citate tabelle, una patologia che sia simile o quanto meno richiami la gravità della patologia da valutare ma non compresa nelle tabelle.
Ad esempio nel caso di una paziente affetta da cistocele con incontinenza urinaria (magari associate ad episodi di cistite) si potrebbe fare riferimento, appunto per analogia, alla tabella codice 6203 “cistite cronica”, che prevede una percentuale d’invalidità compresa fra l’11 ed il 20%.
In altri casi le tabelle valutano la patologia riscontrata ma individuando una gravità maggiore di quella riscontrata. È il caso, ad esempio, delle severe lombalgie con significativa limitazione funzionale. Tale quadro non è tabellato, mentre è tabellata l’anchilosi lombare alla voce n. 7010, con un apprezzamento percentuale compreso fra il 31 ed il 40%. In tal caso il consulente potrà motivare l’utilizzo di tale tabella per analogia, considerato che trattasi del medesimo quadro clinico ma espresso nel caso in analisi con una gravità inferiore, abbattendo la percentuale riconosciuta anche al di sotto del minimo percentuale individuato (il sanitario potrebbe, ad esempio, quantificare l’invalidità nella misura del 20%).
Calcolo dell’invalidità: formule matematiche, patologie concorrenti e coesistenti
Le diverse percentuali ottenute andranno poi sommate per ottenere l’invalidità complessiva del singolo caso. Tale somma non sarà meramente matematica (50+50=100) ma dovrà essere fatta utilizzando determinate formule e valutando se le patologie sono concorrenti o coesistenti.
Per patologie concorrenti si intendono quelle patologie che insistono sul medesimo organo/apparato (ad esempio spondilolistesi e scoliosi).
Le patologie coesistenti sono tutte quelle incidono su organi/apparati diversi (ad esempio cardiopatia ischemica e diabete)
Nel caso di infermità plurime coesistenti, che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra di loro, la percentuale di invalidità si calcola, per legge, applicando la formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard.
In sostanza, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla somma delle singole invalidità parziali diminuita del loro prodotto, secondo la seguente formula:
IT = (IP1 + IP2) – (IP1 x IP2)
Quindi se un’invalidità è, ad esempio, stimata al 40% e l’altra al 20%, sarà necessario effettuare il seguente calcolo: (0,40 + 0,20) – (0,40 x 0,20); con la conseguenza che l’invalidità complessiva non sarà pari al 60% ma al 52%.
Nel caso di infermità plurime concorrenti, ovverosia interessanti lo stesso organo o apparato, molto spesso le percentuali vengono indicate direttamente dalle tabelle. Ciò accade, ad esempio, nel caso di menomazioni oculari, acustiche, articolari, etc..
Laddove tale indicazione manchi, la legge non prevede una formula specifica da utilizzare, ma è in ogni caso opportuno tener conto dell’effettiva incidenza complessiva delle infermità sulla capacità lavorativa del soggetto.
Tendenzialmente viene utilizzata la formula Salomonica, in base alla quale, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla media tra la somma delle singole invalidità e il risultato della formula riduzionistica proporzionale, secondo la seguente formula:
IT = (ST + FP) / 2
dove ST è la somma delle singole invalidità (es. 40%+20%=60%) e FP il risultato della formula riduzionistica proporzionale di cui sopra (dove il 40% e il 20% danno luogo al 52%).
Quindi, riprendendo il precedente esempio in cui un’invalidità è stimata al 40% e l’altra al 20%, l’invalidità totale sarà pari al 56%, poiché: (0,60 + 0,52) / 2 = 0,56.
I calcoli sopra indicati possono essere comodamente eseguiti online grazie a comodi calcolatori automatici gratuiti.
In caso siano presenti patologie sia concorrenti che coesistenti occorre in via preliminare quantificare la percentuale d’invalidità delle concorrenti e poi sommare tale percentuale con le altre ottenute tramite la formula riduzionistica a scalare di Balthazard.
Nella valutazione complessiva della invalidità, non sono computate le infermità tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Nel caso siano concorrenti vanno sommate secondo le istruzioni prima indicate
Assegno ordinario d’invalidità
La riduzione della capacità di lavoro, in questo caso, va valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato considerando, cioè, i fattori soggettivi (età, sesso, esperienza professionale e così via) che servono a determinare le attitudini del richiedente. Non si tratta, quindi di una valutazione “generale” dello stato di salute dell’assicurato, ma di una valutazione calata nella specifica realtà lavorativa del richiedente.
Per tale ragione, nel caso di valutazioni medico-legali relative alla L. 222/84 la valutazione deve essere qualitativa e non tabellare, tendendo a valutare se lo stato di salute del periziato sia compatibile o meno con il lavoro svolto e non con una generica capacità lavorativa.
Il razionale di questo diverso metro valutativo è legato al fatto che la valutazione medico-legale di un determinato quadro patologico può portare a risultati molto diversi se valutata nell’ottica dell’invalidità civile o della riduzione di capacità di lavoro in occupazioni confacenti.
Per esempio un soggetto di 60 anni, di professione orologiaio, ipovedente con visus residuale in OD=1/10 e in OS= 2/10, secondo le tabelle di cui al DM 5-2-92 avrebbe un’invalidità civile pari al 40 %, quindi potrebbe comodamente continuare, secondo un’ottica tabellare, a svolgere tale professione avendo, di fatto, un’invalidità inferiore al minimo richiesto per la concessione del beneficio. Nella realtà la riduzione della capacità lavorativa di tale soggetto, considerata la professione, sarebbe certamente superiore a due terzi in quanto con una tale acuità visiva sarebbe assolutamente impossibile riparare i minuscoli meccanismi degli orologi. Se il medesimo soggetto invece svolgesse la professione di massaggiatore non avrebbe un grande nocumento da tale quadro patologico, potrebbe comodamente continuare ad esercitare la sua professione e avrebbe, di conseguenza, una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti certamente inferiore a due terzi.
Caso esattamente opposto sarebbe quello di un soggetto 40 enne occupato come impiegato di concetto, quindi esercente un’attività sedentaria, affetto da BPCO ed insufficienza respiratoria medio-grave. Questo soggetto, secondo le valutazioni tabellari del DM 5-2-92, avrebbe diritto ad un’invalidità civile del 75%. Tuttavia, svolgendo mansioni assolutamente sedentarie, lo stesso avrebbe una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti certamente inferiore a due terzi. Lo stesso paziente con BPCO, se svolgesse un lavoro usurante e fisicamente impegnativo, come ad esempio il muratore, avrebbe invece una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti certamente inferiore a due terzi.
In ultima analisi ciò che si tiene a ribadire è che la valutazione tabellare va utilizzata esclusivamente nel caso in cui si valuti la capacità lavorativa in generale (come appunto nel caso dell’assegno mensile di assistenza) mentre nel caso di richiesta di assegno ordinario d’invalidità la valutazione deve essere mirata e valutata in relazione al lavoro svolto dal richiedente, rispondendo, in sostanza, in modo qualitativo e valutando nel complesso, e non tabellarmente, se il soggetto, visti gli accertamenti agli atti e le condizioni fisiche, sia in grado di svolgere un determinato lavoro gravoso.
CONCLUSIONI
L’assegno mensile di assistenza e l’assegno ordinario d’invalidità, quindi, sono due benefici molto diversi. Essi presentano in comune solo il fatto di poter essere richiesti da soggetti con invalidità parziale, mentre le premesse amministrative, i requisiti amministrativi e la metodologia di valutazione dei requisiti sanitari sono molto diversi.