La RESPONSABILITÁ PROFESSIONALE(2) : due casi a confronto



di Accursio Miraglia

Si parla di colpa medica quando vi è un fatto lesivo dell’integrità psico-fisica del paziente e questo può essere collegato ad un errore da parte del personale medico che ha avuto in carico il soggetto.

Gli aspetti che possono portare alla colpa medica sono numerosi, ma fra questi i più frequenti sono una non corretta esecuzione delle procedure terapeutiche oppure un errore di diagnosi (errata, mancata o ritardata diagnosi). 

Sia sul piano civile che sul piano penale, affinché sia integrata una determinata fattispecie, occorre che l’azione o l’omissione del sanitario sia strettamente collegata all’evento lesivo da un rapporto definito di causalità: l’azione o l’omissione devono essere diretta causa dell’accadimento lesivo, in assenza dei quali il danno non si sarebbe sicuramente verificato. L’assenza di nesso di causalità, o la mancata prova della stessa, ha l’immediata conseguenza di liberare il sanitario da qualsiasi tipo di responsabilità ascrittagli.

Al fine di una richiesta risarcitoria è poi necessario che il paziente oggetto della condotta colposa riporti effettivamente una menomazione; non sempre, infatti, un errore medico sfocia in un danno permanente a carico del paziente. 

Di seguito farò rifermento a due casi che ho seguito come consulente tecnico di parte, diversi sia per tipo di colpa che per esigibilità del risarcimento da danno biologico. 

Caso n.1

Il Sig. Z. P. successivamente ad una caduta con lo scooter, riportava un trauma al braccio ed alla spalla destra. Prontamente condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale di X, veniva sottoposto a visita ed accertamenti che evidenziavano una “frattura collo omero dx con distacco del trochite e lussazione anteriore testa omerale”.Gli ortopedici del nosocomio individuavano, senza alcun dubbio, nella riduzione in narcosi la migliore scelta terapeutica ma erano impossibilitati ad intervenire a causa della temporanea indisponibilità del complesso operatorio per un allagamento. Previo contatto telefonico, quindi, inviavano il paziente all’Ospedale di Y dove il paziente, appena giunto, veniva preso in carico dai sanitari del pronto soccorso i quali, confermata la diagnosi di “frattura collo omero dx con distacco del trochite e lussazione anteriore testa omerale”, praticavano terapia farmacologica (eparina a basso peso molecolare) e predisponevano il ricovero in attesa dell’arrivo dello specialista. Il Dott. Z primario del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Y, visionate le lastre e visitato il paziente, ritenendo che la situazione clinica fosse immutata rispetto alla valutazione effettuata presso il primo Ospedale, manifestava l’intenzione di sottoporre seduta stante il paziente a riduzione della lussazione. Il Sig. Z. P. esprimeva preoccupazione e perplessità in relazione alla assoluta necessità, evidenziata dagli ortopedici dell’Ospedale di X, di intervenire tramite una manovra di riduzione in narcosi. Il Dott. Z insisteva nel suo proposito e, tranquillizzato il paziente, effettuava due successivi tentativi di riduzione della lussazione senza alcuna anestesia. Le radiografie effettuate dopo tale manovra in luogo della riduzione della lussazione, evidenziavano la completa scomposizione dei focolai di frattura con grave medializzazione della testa omerale. Considerata la gravità della lesione, caratterizzata da “frattura multipla della testa con frammenti lussati”, il Sig. Z. P. veniva esplicitamente indirizzato presso altro centro specializzato nella chirurgia della spalla.  

Caso n.2

La Sig.ra M. L. alla guida di uno scooter veniva travolta da un’auto senza conducente che, parcheggiata in salita, si metteva in movimento a causa dell’errato inserimento del freno a mano. 

La vettura colpiva la paziente sul lato destro, sbalzandola dallo scooter e proiettandola sul lato opposto della carreggiata, dove rovinava a terra. L’urto avveniva a livello della spalla destra (contro il marciapiede), del capo (contro un’aiuola), per fortuna efficacemente protetto dal casco, e del rachide dorsale (contro l’asfalto). 

Prontamente condotta presso il pronto soccorso dell’Ospedale di X da un’ambulanza del 118 la Sig.ra M. L. veniva sottoposta a TAC che escludeva lesioni interne e ossee. Veniva quindi dimessa con la diagnosi di cervico-dorsalgia post traumatica ed una prognosi di soli sette giorni. 

Per la persistenza della sintomatologia algica dopo cinque giorni dal sinistro, trascorsi a riposo assoluto, la paziente si sottoponeva a visita fisiatrica. A causa dell’intensità della sintomatologia  algica e della rivalutazione sommaria della TAC eseguita, il fisiatra poneva il dubbio di ulteriori lesioni vertebrali e optava per la prescrizione di ulteriori accertamenti radiologici oltre che di riposo assoluto. 

Gli accertamenti evidenziavano un infossamento  a carico dei somi di D4, D5, D7, D8 e D9, per cui alla paziente veniva prescritto utilizzo di adeguato busto. 

Entrambi i casi sopra esposti individuano una chiara colpa medica, ma in cosa si differenziano?

Tipo di colpa

Nel primo caso la colpa è dovuta ad una errata manovra terapeutica, mentre nel secondo caso ad un’errata diagnosi.

Esigibilità del risarcimento da danno biologico

Nel primo caso il sanitario ha provocato un danno alla spalla a causa di una errata manovra di riduzione della lussazione. La riduzione di un tale frattura lussazione, peraltro avvenuta dopo più di cinque ore da sinistro, andava eseguita in narcosi mentre l’ortopedico ha trattato il caso come se fosse una semplice lussazione da ridurre in estemporanea. Ciò ha provocato la mobilizzazione dei frammenti ed il danno al paziente. Il nesso causale era chiarissimo, il nesso temporale attestato dall’esecuzione delle lastre eseguite subito dopo il tentativo di riduzione. Il paziente è stato risarcito in sede extragiudiziale, non essendo stato quindi necessario neanche intentare causa all’ASP, che ha riconosciuto l’errore medico. 

Nel secondo caso la colpa medica (mancata individuazione di diverse seppur lievi fratture vertebrali) non può dare il via ad una richiesta di risarcimento per danno biologico perché la paziente, di fatto, non ha avuto alcun danno permanente da tale errore. Essa, infatti, subito dopo il sinistro ha osservato assoluto riposo e, sottoposta da altro medico ad ulteriori accertamenti, è stata immediatamente posta in busto. Il danno biologico per cui la paziente è stata risarcita (dalla compagnia assicurativa che copriva l’RC auto) è quello esclusivamente provocato dalla vettura investitrice. Diverso sarebbe stato se la paziente, in forza dell’iniziale referto negativo per lesioni ossee avesse eseguito degli sforzi con aggravamento del danno iniziale: in questo caso, seguendo i dettami dell’antica massima giuridica “quod est causa causae est causa causati”, il maggior danno si sarebbe potuto imputare ai sanitari poiché la paziente, rassicurata dal referto, avrebbe potuto ritenere di eseguire liberamente le comuni attività della vita quotidiana. 

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