CONSENSO INFORMATO: IL MODULO PRESTAMPATO NON BASTA



L’INFORMATIVA DI fisiatriaitaliana.it
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza 23329/2019 ha deliberato che il consenso informato non si ritiene acquisito ed il paziente non adeguatamente informato se si utilizza un modulo prestampato.Servono, quindi, spiegazioni dettagliate e non format generici sui rischi del trattamento.In caso contrario il paziente può rivalersi sul sanitario sia per l’eventuale danno biologico che per aver subito un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, rilevabile a causa del deficit informativo.Nel caso in oggetto una paziente ha chiesto i danni patrimoniali a un medico che l’avrebbe convinta a sottoporsi ad un intervento chirurgico per emorroidi di secondo grado prospettandole un intervento non impegnativo.Nel corso dell’operazione si verificò un’imponente emorragia tanto che si rese necessario un secondo intervento chirurgico, con un lungo decorso postoperatorio caratterizzato da dolori lancinanti.A causa di ciò la signora subì un terzo intervento, senza la preventiva acquisizione del consenso informato.La paziente venne sottoposta ad ulteriori interventi, anche presso altri specialisti, non ottenendo mai la restituito ad integrum e, anzi, subendo un danno biologico ed esistenziale gravissimo.È così partita la denuncia contro il primo medico e in sede di incidente probatorio ne è stata accertata la responsabilità sotto il profilo dell’imperizia nella conduzione dell’assistenza della paziente.La Cassazione ha anche evidenziato come non sia possibile estendere il consenso espresso per un intervento anche alle operazioni successive alla prima, seppur siano state necessarie per delle complicanze.In generale il consenso può ritenersi informato solo se il medico fornisce al paziente informazioni dettagliate sui risultati conseguibili ma anche sulle possibili conseguenze negative dell’intervento.Quando l’operazione è legata alla correzione di eventuali complicanze insorte dopo un intervento o trattamento le comunicazioni devono essere ancora più specifiche: il malato va messo al corrente della patologia determinata dagli interventi precedenti e delle reali prospettive di superare le criticità, mentre in questo caso sono state fornite indicazioni soltanto generiche.Per la Cassazione l’attività medica e chirurgica impone una dettagliata spiegazione su natura, portata e rischi dell’intervento previsto, che non può essere garantita dalla sottoscrizione di un format del tutto generico.Inoltre la Corte specifica che “il paziente ha la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive”.Consenso informato in FisiatriaAnche nel campo della Fisiatria l’obbligo dell’acquisizione del consenso informato deve essere scrupolosamente rispettato.Infatti, anche se è raro che le terapie poste in essere provochino effetti collaterali o danni gravi, non è impossibile che durante un trattamento con mezzi fisici il paziente possa subire un danno, così come dopo un’infiltrazione, una seduta di mesoterapia o durante o dopo un trattamento di medicina manuale.Un capitolo a parte merita proprio la terapia tramite manipolazioni vertebrali poiché, seppur in casi estremamente rari, le complicanze possono essere fatali come nel caso della modella Katie May, morta per ictus nel febbraio 2016 in seguito ad un trattamento chiropratico che ha reciso l’arteria vertebrale sinistra.È quindi fondamentale che il paziente possa decidere liberamente se sottoporsi o meno al trattamento dopo aver ricevuto informazioni esaustive.Caratteristiche del consenso informatoIl consenso informato, affinché sia valido e metta al riparo il sanitario da eventuali richieste risarcitorie per difetto d’informazione al paziente, deve essere sempre consapevole ed esplicito. Deve inoltre essere libero, in quanto il paziente è in ogni momento legittimano a revocarlo.Il consenso, inoltre, deve essere prossimo, cioè concesso in un arco temporale ragionevole. In questo senso non appare indispensabile, per chi sottopone un paziente ad un ciclo di terapia riabilitativa, strumentale o manuale, chiedere il consenso per ogni singola seduta ma si ritiene sufficiente indicare nell’informativa che il paziente verrà sottoposto ad un ciclo di cure. È invece indispensabile che il paziente firmi il consenso tutte le volte che inizi un nuovo ciclo terapeutico, anche a distanza di poche settimane da quello precedentemente terminato.Nell’informativa è doveroso che al paziente siano esplicitati: la situazione clinica obiettiva riscontrata, la descrizione dell’intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione, le eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, le tecniche e i materiali impiegati, i benefici attesi e i rischi presunti, le eventuali possibili complicanze, i comportamenti che il paziente deve eseguire per evitare complicazioni successive all’atto medico.Nel caso di cure cicliche, come possono essere quelle riabilitative si evidenzia una criticità nel sistema, perché il consenso attualmente è strutturato per le cure a ciclo breve (modello ospedaliero), che da tempo ormai sono travolte dalla epidemiologia indotta dalla transizione demografica. Da decenni ci troviamo di fronte a una popolazione invecchiata e con prevalenza dei problemi di cronicità (malattie di lunga durata e spesso ingravescenti che colpiscono 1 italiano su 3), di comorbilità o di multimorbilità.Nell’ambito della cronicità il consenso informato dovrebbe essere “prospettico e generale”, data la difficoltà di prevedere, se non con basse probabilità, la progressione di una o più malattie croniche. In tal senso sarebbe pensabile una “ricognizione” del consenso in caso di cambiamenti importanti delle condizioni di salute o quando si renda necessario un cambiamento significativo dei protocolli terapeutici.
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