e….. buon Natale a tutti!

Anno: 2023 - Vol. 8 / Fascicolo: 13 / Periodo: ott-dic

Autori:

Morena Ottaviani

Dir. San. C.M.R.  Centro Medico Riabilitativo di Casarza Ligure (GE)

 


C’è un po’ di confusione nell’aria…. ma questa c’è già da diversi anni. Ultimamente però vediamo anche molta arroganza, molta saccenza e, purtroppo, molta ignoranza.  Proviamo a fare un po’ di chiarezza e per fare ciò dobbiamo fissare alcuni punti fermi.

L’ Art. 348 del codice penale sancisce che: «Nessuna attività diagnostica o prescrittiva può essere fatta da chi non è abilitato all’esercizio della professione medica, essendo irrilevante che siano seguiti i principi della medicina non convenzionale o della medicina tradizionale. Individuare e diagnosticare la malattia prescrivere la cura e somministrare i rimedi è diritto esclusivo del Medico, così come per la prescrizione di cure omeopatiche, la somministrazione della mesoterapia e l’esercizio dell’agopuntura è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione medica e l’iscrizione all’Ordine professionale”.

Cerchiamo di notare come la legge utilizzi il termine “Medico” e non genericamente “Dottore” proprio perché il” Dottore” è anche il Commercialista, l’Avvocato o il Biologo. Dal 2010 la qualifica di Dottore (Dott.) spetta anche ai laureati che abbiano conseguito una laurea di durata triennale o un diploma universitario della stessa durata (Legge n. 240/2010 art. 17 comma 2 Riforma Gelmini). Ma purtroppo la semantica di questo titolo in ambito sanitario determina non poca confusione tra i “non addetti ai lavori”. La Signora Gianna, infatti, sa da sempre che il “dottore” è “il Dottore”, cioè il Medico cui lei si rivolge per fare i suoi esami e per chiedere le sue ricette; al massimo il Dottore può essere quel Farmacista, da cui ogni tanto si fa consigliare uno sciroppo per la tosse. Cosa caspita ne sa lei che oggi il Dottore è anche il tecnico di radiologia che le ha fatto la MOC la scorsa settimana o l’infermiere del reparto dove era ricoverata dopo quell’intervento all’anca che si era rotta cadendo o il fisioterapista con cui ha fatto la riabilitazione …..??? E’ facile comprendere come basti veramente poco per approfittare di questo errore semantico per “ingannare” la Signora Gianna e cadere più o meno inconsciamente in ciò che viene definito “abuso di professione (nello specifico) medica”.

Se siamo d’accordo tutti che l’erogazione di una prestazione sanitaria debba essere conseguenza di una di una valutazione clinica cui segue una diagnosi e, conseguentemente, una prescrizione, e se siamo d’accordo (del resto la legge lo impone) che l’unica figura professionale che può effettuare una diagnosi ed una prescrizione sia il Medico, allora non vedo dove sia la difficoltà di ammettere che la prestazione eseguita dal fisioterapista necessita a monte di una prescrizione da parte del Medico Fisiatra, che è per definizione il Medico Specialista delle disabilità, depositario della responsabilità di riabilitazione del proprio assistito. Non dimentichiamo che nell’ambito del lavoro in equipe, dal punto di vista Medico Legale ciascun sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle mansioni specificamente ed effettivamente svolte, ma deve costituire anche una sorta di garanzia per la condotta degli altri componenti e porre quindi rimedio agli eventuali errori altrui, purché siano evidenti per un professionista medio e non settoriali di una specifica disciplina estranea alle sue cognizioni.

Proviamo ora a riflettere su alcuni riferimenti di sentenze della Cassazione Penale in materia:

  1. Cass. pen. n. 22528/2003

Per l’esercizio dell’agopuntura è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione medica: colui che la pratichi, essendone sprovvisto, commette il reato di cui all’art. 348 c.p. Infatti, l’agopuntura è una pratica terapeutica «non convenzionale» che richiede la specifica conoscenza della scienza medica, in quanto la stessa viene ad esplicarsi mediante atti propri della professione medica, oltre che per l’attività di diagnosi e di scelta terapeutica della malattia da curare, anche per i suoi intrinseci metodi applicativi che possono definirsi clinici (nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che la L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 25, recante la «Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali», non ha legittimato gli operatori non medici in possesso di un’apposita abilitazione, diversa da quella prescritta per l’esercizio della professione medica, alla pratica dell’agopuntura, laddove la stessa non si limiti alla mera esecuzione dei rimedi terapeutici, ma comporti diagnosi e scelte terapeutiche).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 22528 del 21 maggio 2003)

[Quindi, per poter diagnosticare una problematica per cui prescrivere una seduta di agopuntura ed effettuare la seduta stessa, è necessario essere Dottori in Medicina e Chirurgia]
  • Cass. pen. n. 30590/2003

“È configurabile il reato di esercizio abusivo della professione previsto dall’art. 348 c.p., nel caso di attività chiropratica che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l’individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati (nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non sussistente il reato di esercizio abusivo della professione medica contestato a due esercenti la chiropratica, che avevano visitato pazienti, predisposto anamnesi, formulato diagnosi mediche, suggerito esami clinici e radiologici, prescritto cure mediche e trattamenti terapeutici, operato direttamente sui pazienti con manipolazioni, senza la preventiva prescrizione del medico).“

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30590 del 21 luglio 2003)

[Quindi, per poter individuare e diagnosticare una malattia per cui prescrivere una cura e somministrare il trattamento terapeutico (che in questa caso trattasi di seduta di chiropratica), è necessario essere Dottori in Medicina e Chirurgia]
  • Cass. pen. n. 49116/2003

“In tema di reato di abusivo esercizio di una professione, di cui all’art. 348 c.p., l’iscrizione all’albo dei medici abilita il medico chirurgo allo svolgimento non solo delle attività professionali sanitarie principali, ma anche di quelle ausiliarie per le quali non è richiesto dalla legge il possesso di un apposito diploma o specializzazione (come ad. es. per l’odontoiatria, il radiologo o l’anestesista). Ne consegue che non incorrenel reato di cui all’art. 348 c.p. il medico chirurgo, abilitato all’esercizio della professione, che svolga attività, esclusiva o connessa, di fisioterapista.“

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49116 del 22 dicembre 2003)

[Quindi se un Dottore in Medicina e Chirurgia avesse velleità di svolgere attività da Fisioterapista per motivi che non ci riguardano affatto, avrebbe la facoltà ed i titoli per rivestire questo ruolo]
  • Cass. pen. n. 16626/2005

“La prescrizione di farmaci integra il delitto di esercizio abusivo di una professione, ancorché si tratti di prodotti liberamente venduti in farmacia, quando effettuata in un contesto complessivamente idoneo ad accreditare una qualificazione professionale medica in realtà non conseguita, posto che le circostanze della prescrizione possono influire sulle modalità e la durata dell’assunzione del medicinale, e sulla valutazione dei relativi risultati da parte dell’interessato. (Fattispecie nella quale, qualificandosi «dottore» esperto «naturopata» ed «iridologo» l’imputato aveva rilasciato ricette su carta intestata, con riguardo a farmaci che non richiedevano prescrizione medica).”

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16626 del 4 maggio 2005)

[Quindi, per poter prescrivere il cosiddetto Farmaco da Banco, dare indicazioni sulle modalità e la durata dell’assunzione, è necessario essere Dottori in Medicina e Chirurgia. Diversamente il “dottore” può solo consigliare un prodotto, ovviamente non su carta intestata e senza dare indicazioni posologiche]
  • Cass. pen. n. 29667/2018

Integra “il fumus comissi delicti”, relativamente al reato di esercizio abusivo della professione medica, la condotta del fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari, atteso che la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica.”

 (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29667 del 2 luglio 2018)

[Quindi, per poter individuare mediante esami e valutazioni cliniche e diagnosticare una malattia o disabilità per cui prescrivere un progetto riabilitativo è necessario essere Dottori in Medicina e Chirurgia e non basta essere dottori in Fisioterapia.]

In aggiunta a ciò, sentenze successive quali quella del Consiglio di Stato del 2017 in merito alla questione Sarda e quella ultima di queste settimane in riferimento al fisioterapista di comunità, hanno ulteriormente specificato che il Medico Chirurgo di riferimento per la gestione delle disabilità è lo specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione o Fisiatra.

A questo punto, cerchiamo di non ridurre la Riabilitazione ad un prodotto da banco ma lasciamo che abbia tutta la dignità, l’importanza ed il ruolo fondamentale che le compete. Ciascuno faccia il suo, possibilmente bene ma comunque sempre con il massimo impegno possibile. Vorrei tanto che i fisioterapisti comprendessero che il nostro è un lavoro di equipe, in cui le varie competenze devono rispettarsi reciprocamente ed integrarsi collaborando per perseguire la ricerca del benessere dell’assistito: nessuno dovrebbe avere desiderio di prevaricare sugli altri. E’ tuttavia naturale che, come in tutti i sistemi, perché funzioni, sia necessaria una gerarchia. Ed in questa gerarchia la figura del Fisiatra è indispensabile ed è collocata al vertice. Senza alcuna presunzione, ma solo con coscienza dei rispettivi ruoli reciproci, delle rispettive competenze.

Cerchiamo piuttosto di avere la massima forma possibile di rispetto per i nostri assistiti: doniamo loro quella chiarezza, quella trasparenza adamantina fondamentali quando si tratta della propria salute ma che, purtroppo, alcuni burocrati con scarse competenza e lungimiranza hanno opacizzato utilizzando terminologie che generano solo confusione e false certezze. Doniamo ai nostri assistiti in primis onestà e correttezza, dicendo loro inequivocabilmente chi siamo e quali sono le nostre competenze.

A tutti gli Infermieri che desiderano prescrivere farmaci, a tutti i Tecnici di Radiologia che ambiscono a refertare gli esami che eseguono, a tutti i Fisioterapisti che bramano prescrivere progetti riabilitativi dico solo questo: tornate in Università, iscrivetevi e laureatevi in Medicina e Chirurgia (6 anni di corso) e poi conseguite una specializzazione nella materia di vostro interesse (4 o 5 anni di corso) e . …. Buon Natale a tutti!
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  1. Sagge parole. La legge e’ certa.
    Mi sorge un dubbio, pero’, da ignorante: e’ lecito che un Dottore Farmacista somministri un vaccino, seppur secondo indicazioni del Ministero?
    In caso malaugurato di complicanze a seguito di tale procedura, quale assicurazione professionale puo’ eventualmente rispondere?
    Quarant’anni di professione non mi bastano per togliermi il dubbio!
    Buone Feste.

    1. Il farmacista – quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 25 8 – risulta abilitato all’esecuzione delle somministrazioni vaccinali antinfluenzali a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall’Istituto superiore di sanità, a norma dell’art.5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 agosto 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
      Il medesimo decreto ha altresì introdotto uno “scudo penale”, escludendo la responsabilità penale del personale medico e sanitario – tra cui i farmacisti – incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
      Tutto ciò sembrerebbe circoscritto al periodo di Emergenza Pandemica. Il Farmacista, infatti, non sembrerebbe di norma essere legittimato alla somministrazione delle vaccinazioni cumulando l’esercizio della propria professione con l’esercizio di quella medica stante il divieto dell’art. 102 del RD 1265/34 e dell’art. 45 del RD 1706/38. Esiste infatti un principio deotologico di incompatibilità tra le professioni sanitarie e l’attività di farmacista che mira ad evitare il rischio di distorsioni nel rapporto con i pazienti e possibili conflitti di interesse in caso di commistioni.
      Non è la mia materia, ma spero di essere stata utile.

  2. Dovrei cercare, ma c’era una sentenza più aggiornata di quella citata del 2003, che dichiara ABUSIVO l’esercizio della fisioterapia da parte del medico fisiatra in quanto NON abilitato al trattamento e ad ogni modo a partire dal 2017 per svolgere ogni professione sanitaria si DEVE essere iscritto all’odine/albo pertinente (TSRM 1 ordine 17albi), quindi mi spiace ma NON POSSONO più esercitare la nostra professione. Noi non siamo mai stati titolari a fare i progetti riabilitativi ma ABBIAMO FACOLTÀ di stilare i programmi che NESSUN MEDICO PUÒ CREARE al nostro posto!

    Per cui mi spiace, ma ciò che scrive è parziale e ormai scorretto per molti versi. Aggiungerei che spesso siete voi medici a scrivere o dare esercizi a noi fisioterapisti e/o ai pazienti facendo esercizio abusivo della nostra professione in quanto NON SIETE ISCRITTI ALL’Ordine dei Fisioterapisti e NON POTETE iscrivervi in quanto non ne avete il titolo.

    1. Forse non sono stata chiara. Il mio articolo non vuole essere un trattato di giurisprudenza ma solo un elenco di sentenze della Cassazione utili – spero- a chiarire i ruoli e le competenze dei personaggi che compongono l’articolato mondo della riabilitazione. Il tutto in rispetto di quella collaborazione, che in Riabilitazione è fondamentale ed imprescindibile. Alla base dello spirito collaborativo è tuttavia indispensabile il rispetto reciproco per i vari ruoli e competenze.
      Qui il problema non è tanto rappresentato dall’ipotesi piuttosto improbabile di un Medico Chirurgo che si diletta ad esercitare come Fisioterapista (per farlo lecitamente l’ipotetico Medico “pentito” si sarebbe potuto anche risparmiare dai 3 ai 7 anni di Università!!). Qui la realtà dei fatti è piuttosto rappresentata da una folta schiera di Fisioterapisti/Massoterapisti/Osteopati e Tecnici Sanitari vari che invece ambiscono ad espropriare ai Medici le proprie lecite competenze.
      Per quanto mi riguarda, è mia prassi comune lavorare in equipe e pertanto presentarmi nella palestra delle strutture in cui esercito ad osservare il paziente INSIEME al Fisioterapista e, con almeno 2 teste e 4 occhi (a volte anche di più in caso di equipe più complessa), cercare di trovare la soluzione ottimale per il paziente: gli anglosassoni lo definiscono “Brain storming” rendendo perfettamente chiaro il concetto che sottende. Tuttavia, la diagnosi e la prescrizione del PRI sono esclusivamente mie competenze. Spesso, lungo il percorso riabilitativo il quadro clinico evolve, il che mi viene prontamente segnalato dal Fisioterapista e ciò talora determina una variazione nell’ambito del PRI iniziale, ma sempre, solo ed esclusivamente passando attraverso il Medico Fisiatra. E garantisco che i Fisioterapisti con cui collaboro non sono né frustrati né incompetenti: semplicemente ciascuno di noi rispetta le competenze reciproche. Mai in quasi 30 anni di Fisiatria mi sono permessa di sostituirmi al ruolo del Fisioterapista e ciò mi autorizza a reagire quando invece accade l’opposto. D’altro canto, è anche vero che non tutti hanno l’intelligenza e l’apertura mentale indispensabili per lavorare in equipe: alcuni sono dei “solisti”. Ma la Riabilitazione non è fatta per solisti: è un lavoro Corale.
      Non ambisco minimamente ad iscrivermi all’Ordine dei Fisioterapisti: mi basta l’Ordine di Medici Chirurghi. Vorrei invece che i rispettivi Ordini facessero il proprio lavoro segnalando e sanzionando secondo norma chi abusa di una Professione che non gli compete. Ecco, questa sarebbe un’azione utile da parte di questi organi e auspichiamo che venga attuata quanto prima.
      Detto ciò, trovo veramente bizzarro che questo articolo, che è stato riportato anche da un collega sulla propria pagina FB, abbia suscitato in ciascuna delle due sedi praticamente il medesimo commento da parte di fisioterapisti: l’ardente necessità di difendere la propria professione, rimarcando che il Medico Fisiatra non può esercitare come fisioterapista. Strano come alcune menti siano in grado di focalizzare l’attenzione in modo settoriale su poche righe di una sequenza complessa. Curioso…..

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