DOPO la LEGGE GELLI-BIANCO rimane la COLPA MEDICA LIEVE



                     considerazioni sulla Sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione

David A. Fletzer

 

Il 22 febbraio è stata depositata la sentenza 8770/18 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 21 dicembre 2017 e riguardanti due sentenze apparentemente in contrasto e basate la prima (sentenza della 4 Sezione della Cassazione n.28187 del 20/4/17 nota come Tarabori- De Luca dai nomi della parte civile e dell’imputato) sul Decreto n. 158 del 13 settembre 2012 convertito con modifiche dalla legge n. 189 del 8/11/2012 e conosciuto con il nome dell’allora Ministro Balduzzi e la seconda (sentenza Cavazza n. 50078 del 19/10/17 )sulla legge n. 24 del 8/3/2017 entrata in vigore il 1/4/2017 e conosciuta con i nomi dei relatori nei due rami del Parlamento ovvero Gelli-Bianco e che all’art. 6 ha riformulato l’art. 590 sexies del codice penale.

La questione trattata è “Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l’ambito applicativo della previsione di ‘non punibilità’ prevista dall’art. 590 sexies cod. pen., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24”.

Ricordo che la legge Gelli-Bianco all’art. 3 prevede l’istituzione di un Osservatorio delle buone pratiche e regolamenta la creazione di un elenco di Società e Associazioni deputate, insieme alle istituzioni pubbliche e private, di elaborare le raccomandazioni da includere in linea-guida e difatti il Ministero ha emanato al riguardo due Decreti il 2 agosto ed il 29 settembre 2017 pubblicati in GU n. 186 del 10/8/17 il primo e n. 248 del 23/10/17 il secondo.

La sentenza delle Sezioni Unite di 32 pagine è molto interessante (anche se non di facilissima lettura visto il linguaggio tecnico usato in alcune sue parti) che fra l’altro recepisce magnificamente che non sempre la realtà è adattabile alle linea guida presenti, come vorrebbero i nostri legislatori e difatti recepisce che ci possono essere “situazioni concrete nelle quali le raccomandazioni dipendenti da quelle debbano essere radicalmente disattese per via della peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze specificatamente qualificate (..” pur ribadendo “La utilità della descritta introduzione delle linee-guida, pubblicate a cura del competente istituto pubblico, resta indubbia”.

Le Sezioni Unite trovano situazioni condivisibili in entrambe le sentenze pur non condividendo le conclusioni sulla NON PUNIBILITA’, negata nella prima sentenza e valorizzata in modo assoluto dalla seconda e difatti enuncia i seguenti principi di diritto, rispetto al quesito posto:

“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

  1. se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da negligenza o imprudenza;
  2. se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  3. se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
  4. se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico”.

Bisogna ricordare che questa sentenza nasce dal ricorso contro una sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7/12/15 che riguarda la denuncia al Tribunale di Pistoia per lesioni personali colpose di un paziente verso un neurochirurgo, contattato telefonicamente il 24 ottobre con la richiesta di una visita urgente, dopo 3 visite effettuate il 9-16-23 dello stesso mese, per il peggioramento della sintomatologia neurologica. Visita rinviata al 30 e non effettuata in quanto il paziente, arrivato in ritardo, non ha trovato il clinico. Il 30 però il paziente avrebbe parlato telefonicamente con il neurochirurgo che gli avrebbe detto di rivolgersi al Pronto soccorso, non potendolo operare prima di un mese. Alla fine la persona si è rivolta ad un ortopedico che dopo 3 giorni lo ha visitato, diagnosticandogli una sindrome della cauda ed inviandolo alla neurochirurgia del CTO, dove fu operato d’urgenza nella notte fra il 4 ed il 5 novembre. In una ricostruzione, così come descritta dal paziente e ritenuta affidabile dai giudici del primo e secondo grado, si capisce chiaramente i problemi, diciamo comunicativi fra il sanitario e l’utente, che certamente fanno comprendere ancora di più i principi su cui deve essere basata l’ALLEANZA TERAPEUTICA. E difatti prima di arrivare a leggere le sentenze il nostro sforzo (non facile a volte) di clinici deve essere quello fra l’altro di confermare nella pratica quotidiana il Giuramento della Federazione degli Ordini dei Medici e Chirurghi nel punto

promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira

 

Sentenza-Sezioni Unite Penali Corte di Cassazione 22 febbraio 2018

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1 comment
  1. Molto interessante questo approfondimento .
    Questa problematica della Colpa, e della Legge Gelli-Bianco , deve esser inquadrata in una riflessione generale attorno al Sistema Sanitario del nostro Paese, alle sue attuali condizioni reali di garanzia complessiva verso i Cittadini ed i loro diritti per la tutela della SALUTE, e verso gli Operatori ed i loro doveri ed al tempo diritti di poter esercitare le proprie competenze, conoscenze ed attività correlate alla doverosa piena fruizione di quei diritti dei Cittadini .
    Ed allora mi sorge un dubbio : quali norme possano esser invocate per giudicare le Colpe di Governi e Regioni che riducono finanziamenti (e quindi personale, risorse ad ogni livello ), quando modificano i principi generalisti ed unitari del SSN, quando modificano competenze e professioni degli Operatori senza il minimo fondamento su evidenze scientifiche ma solo per interessi elettorali , quando descrivono i Livelli Essenziali di Assistenza senza garantirli per normative e coperture economiche adeguate ?
    Penso che imperizia, negligenza ma anche Colpa Grave dovrebbero esser valutate per tutti loro !
    Credo sia urgente riprendere i concetti che portarono alla Legge istitutiva del 1978 per ricostruire il Sistema Sanitario Nazionale ed allora daremmo un contesto più adeguato anche alle responsabilità degli esercenti delle Professioni sanitarie.

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